Il Giudice veneto è tornato sulla questione delle corrette modalità di redazione del c.d. “ordine del giorno”, vale a dire dell’elenco di argomenti che dev’essere inserito nell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. E’ stato ribadito il principio, ormai consolidato, che l’indicazione dei singoli argomenti può essere “sintetica”. A migliore comprensione del principio di diritto espresso, la sentenza ha precisato – del tutto opportunamente – che l’o.d.g. NON deve rappresentare la futura deliberazione (il cui contenuto sarà esplicitato nel relativo verbale).
Trib. Vicenza 10 aprile 2022 , n. 631
