Se il condomino è convocato a mezzo email (ordinaria, e priva di riscontro di ricevimento) la successiva deliberazione dell’assemblea condominiale è invalida e può essere annullata.
(Trib. Tivoli 5 aprile 2022)
Sulla stessa linea interpretativa si collocano:
– Trib. Sulmona 3 dicembre 2020 n. 243; e
– Trib. Roma 23 settembre 2021, n. 12727.
N.B.: diverso è il caso del singolo condomino che richiede espressamente di ricevere la convocazione al suo indirizzo di posta elettronica ordinaria (cfr. App. Brescia, sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4).
