Via libera alla polizza “tutela legale” nel condominio: l’assemblea può deliberare la conclusione del relativo contratto.

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 7 aprile 2022, n. 11349) rientra nei poteri dell’assemblea condominiale (e quindi nella sua competenza) deliberare la stipulazione di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, finalizzata a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, sia per quelle proposte dal condominio, sia per quelle subite. Lo scopo di tale polizza, infatti, è quello di evitare pregiudizi economici ai condomini.

Nella motivazione viene anche precisato che:

a) deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali non viola il disposto dell’art. 1132 c.c. (c.d. “dissenso alle liti”), in quanto il relativo contratto di assicurazione ha una totale differenza di contenuto e di funzione;

b) le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c.

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