Sono sufficienti due pronunce di merito (Trib. Palermo 2015 e Trib. Monza 2016) per far sorgere un contrasto riguardo effetti della mediazione sulla decadenza dalla facoltà di impugnazione ex art. 1137 c.c.
Per il Trib. di Palermo il termine è sempre di 30 giorni (si sospende con la mediazione e poi riprende per il residuo al termine di tale procedimento). Per il Trib. di Monza (opinione preferibile), conclusasi la mediazione, i 30 giorni ripartono da capo.
