Il contratto di fornitura del combustibile per il riscaldamento va stipulato con il condominio (e non con i singoli condomini)

La disciplina vigente attribuisce all’assemblea la competenza ad assumere le decisioni sui beni comuni ed all’amministratore il compito di attuarle. Le norme delineano, quindi, un sistema di organizzazione rigida, non derogabile, e non sono ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni. Di conseguenza l’eventuale contratto stipulato dai singoli condomini personalmente, e non dal condominio, non obbliga quest’ultimo al pagamento dei corrispettivi.

(Cass. 29 aprile 2022, n. 13583)

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