La disciplina vigente attribuisce all’assemblea la competenza ad assumere le decisioni sui beni comuni ed all’amministratore il compito di attuarle. Le norme delineano, quindi, un sistema di organizzazione rigida, non derogabile, e non sono ammissibili e consentite forme organizzative alternative per la gestione ed amministrazione dei beni comuni. Di conseguenza l’eventuale contratto stipulato dai singoli condomini personalmente, e non dal condominio, non obbliga quest’ultimo al pagamento dei corrispettivi.
(Cass. 29 aprile 2022, n. 13583)
